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Segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing
In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
Cosa si può segnalare
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
Canali di segnalazione interna
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale.
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta tramite un’applicazione informatica per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti.
La piattaforma utilizza dei protocolli di crittografia in grado di garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante. Il segnalante può optare se utilizzare l’applicativo informatico in modalità anonima o riservata ed il Responsabile dell' azienda può comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità.
Registrando la segnalazione sulla piattaforma, il segnalante otterrà un codice identificativo univoco che dovrà essere conservato con cura ed essere utilizzato per comunicare in modo spersonalizzato sulla piattaforma ed essere informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.
Possono essere prese in considerazione anche segnalazioni anonime se sono ben circostanziate, dettagliate, in grado di far emergere fatti relazionati a contesti determinati riguardanti l'Università di Bologna, considerata l'impossibilità di richiedere eventuali approfondimenti. Tuttavia in questo caso la segnalazione può avvenire solo mediante il servizio postale e indirizzata al Responsabile interno di ARCOBALENO COOP SOCIALE via della Pace, 18 58022 Follonica - Grosseto.
La posta elettronica ordinaria e la PEC non sono considerati strumenti adeguati a garantire la riservatezza.
Modalità di gestione delle segnalazioni interne
Arcobaleno coop. sociale deve:
- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante a cui e può richiederne, se necessario, integrazioni
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Segnalazione esterna
Sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è presente la piattaforma di whistleblowing. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lsg. 24/2023 la piattaforma riguarda la segnalazione esterna da utilizzare da parte della persona segnalante, il c.d. whistleblower in via residuale, ossia se:
- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Misure di protezione della persona segnalante
Le misure di protezione della persona segnalante sono indicate agli artt. 16 e ss. del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 nonché sulla pagina dell’Autorità Nazionale Anticorruzione https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p6Protezione della riservatezza del segnalante
L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La protezione riguarda il nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
Informativa privacy
Informativa per il trattamento dei dati personali e categorie particolari di dati personali per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite - Whistleblowing.